Art. 6 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal/dalla  candidato/a,  ai  sensi  di  quanto
stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie
indicate nel successivo art. 10. 
    2. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se  la  votazione  complessiva
non e' inferiore a quarantadue punti. 
    3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 
    4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del  21  dicembre  2021,  sara'
dato avviso della  data  di  pubblicazione,  sul  sito  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo: www.mef.gov.it
e  sulla  piattaforma   https://www.concorsionline.mef.gov.it   degli
elenchi dei candidati con il punteggio conseguito  nella  valutazione
dei titoli e l'ammissione alla prova  orale.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. L'Amministrazione si riserva la possibilita'  di  svolgere  la
prova orale in sedi decentrate  e/o  in  videoconferenza,  garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali.