Art. 6 Procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal/dalla candidato/a, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie indicate nel successivo art. 10. 2. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non e' inferiore a quarantadue punti. 3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, sara' dato avviso della data di pubblicazione, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo: www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli elenchi dei candidati con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 5. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di svolgere la prova orale in sedi decentrate e/o in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.