Art. 8 
 
                    Titoli accademici e di studio 
 
    1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS)  o  laurea
magistrale  (LM)  non  indicato  come  requisito  di  ammissione   al
concorso, punti 2 per ciascun titolo; 
      c)  dottorato  di  ricerca  (DR)  indicato  come  requisito  di
ammissione al concorso fino a  punti  5;  dottorato  di  ricerca  non
indicato come requisito di ammissione al concorso, fino a punti 2; 
      d) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 5; 
      e)  master  universitario  di  secondo  livello  indicato  come
requisito  di  ammissione  al  concorso  fino  a  punti   5;   master
universitario di secondo  livello  non  indicato  come  requisito  di
ammissione al concorso, fino a  punti  1  per  ciascuno,  fino  a  un
massimo di punti 2; 
      f) master universitario di primo livello, per  il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione  al  concorso,  fino  a  1,5
punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3. 
    2.  I  titoli  di  cui  al  presente  articolo  sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti   presso   istituzioni   universitarie
pubbliche, universita' non statali legalmente  riconosciute,  nonche'
istituzioni  formative   pubbliche   o   private,   autorizzate   e/o
accreditate  dal  Ministero  dell'istruzione  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 38 del predetto decreto  legislativo  n.  165  del
2001.