Art. 9 
 
                 Titoli professionali e abilitazioni 
 
    1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) rapporto di lavoro, a  tempo  determinato  o  indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  e
presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, nonche' presso istituzioni europee o  internazionali
in ambito di  analisi  economica,  relazioni  finanziarie  europee  e
internazionali,  finanza   pubblica   nazionale   e   internazionale,
contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche
dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione  allo
sviluppo, fino a punti  8,  attribuiti  sulla  base  del  livello  di
inquadramento ovvero del profilo ricoperto  e  ripartiti  secondo  il
seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di  anno
sono valutate in ragione mensile; 
      b) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei
medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso  soggetti
privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla  base
del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto,  ripartiti
secondo il seguente criterio: fino  a  punti  2  per  ogni  anno;  le
frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; 
      c) rapporto di  consulenza  o  collaborazione  professionale  a
favore di soggetti pubblici o  privati,  italiani  e  stranieri,  ivi
compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di
cui alla lettera a), fino a punti 4  ripartiti  secondo  il  seguente
criterio: fino a punti 1 per ogni anno;  le  frazioni  di  anno  sono
valutate in ragione mensile; 
      d) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 3; 
      e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche  amministrazioni
e organismi internazionali della durata minima  di  sei  mesi,  negli
ambiti disciplinari di cui alla lettera a),  fino  a  punti  0,5  per
ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi. 
    2. Le esperienze lavorative e professionali di  cui  al  comma  1
devono essere maturate alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. In caso di rapporti  di  lavoro  o  prestazioni  professionali
contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato. 
    4. Le abilitazioni professionali di  cui  alla  lettera  d)  sono
valutabili solo se attinenti al profilo di concorso  e  alle  materie
della prova orale.