Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I candidati indicati nell'art. 11 saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, ed eventualmente agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it, almeno venti giorni prima. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. L'accertamento dell'efficienza fisica si svolgera' secondo le modalita' stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020. 2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso. 3. Una commissione, nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, composta da un dirigente di Polizia penitenziaria di cui all'art 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base», sottoporra' i candidati convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».