Art. 12 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che superano le prove di  efficienza  fisica  sono
sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di  una  Commissione
composta ai sensi dell'art. 106 del decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n.  443  anche  da  medici  del  Servizio  sanitario  nazionale
operanti presso  strutture  del  Ministero  della  giustizia,  ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
    3. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici  sono  considerati
esclusi dal concorso. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
        forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i  candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg  per  le  candidate  di
sesso femminile; 
        massa metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione; 
      d)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
      e) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di  non  piu'
di sei elementi sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due  coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    7. Costituiscono causa di non idoneita'  per  l'assunzione  nella
Polizia penitenziaria,  le  imperfezioni  e  le  infermita'  previste
dall'art. 123 del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  fra   cui   le   alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,
estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di
alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. 
    8. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero  da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    10. Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.