Art. 15 
 
      Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 9 redige per i  soli  aspiranti
idonei  alla  prova  scritta  che  hanno  superato  gli  accertamenti
dell'efficienza   fisica   e   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali, le graduatorie di  merito,  suddivise  per  contingente
maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di  cui  all'art.  1,
comma 1. 
    2. Per i concorsi di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  la
rispettiva graduatoria e' formata secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio di cui al precedente  art.  6,  rilasciata
dalle competenti Autorita' militari: 
        - valutazione del periodo o periodi  di  servizio  svolti  in
qualita' di volontario in ferma prefissata; 
        - missioni in teatro operativo fuori area; 
        -    valutazione    relativa    all'ultima     documentazione
caratteristica; 
        - riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        - titolo di studio; 
        - conoscenza accertata secondo standard NATO, di una  o  piu'
lingue straniere; 
        -      esito      dei      concorsi      di       istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        -   numero   e   tipo   delle   specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
        - eventuali altri attestati e brevetti. 
    3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti  durante  i
periodi prestati dai candidati quali volontari  in  ferma  prefissata
annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso. 
    4.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili e i criteri di massima per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono  ammessi  alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art.  10,
comma 1. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 
    6. Per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  ferma
restando  la  riserva  dei  posti  per  i  concorrenti  in   possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 752/1976, la graduatoria di merito  e'
formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati 
    7.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento,  con  proprio  decreto,
approva le graduatorie di merito per ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti
messi a  concorso  del  ruolo  maschile  e  femminile  e  dichiara  i
vincitori e  gli  idonei  dei  concorsi  medesimi,  sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 
    8. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    9. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e  la  protezione  dei  dati
personali. Di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.