Art. 16 Nomina vincitori 1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale. 2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria. 3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse. 4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative degli istituti penitenziari. 5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.