Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui  al  successivo  art.  9,  nominata  con  decreto  del
Direttore generale del personale e delle risorse, e' composta  da  un
presidente scelto tra i dirigenti penitenziari  o  un  ufficiale  del
disciolto  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  da  altri   quattro
appartenenti alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia   penitenziaria   in   servizio   presso   il    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tale  da  permettere,  unico  restando  il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e  di  un  segretario
aggiunto.