Art. 9 Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, di copia della domanda di partecipazione e ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo, per sostenere la prova d'esame, nei giorni e nell'ora stabiliti nel calendario che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it a far data dal 12 gennaio 2022, ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo, individuate dalla Commissione esaminatrice da una serie di domande preventivamente predisposte. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, fra le quali la Commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La Commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della prova. 6. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. 7. Durante la prova d'esame e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Nel corso della prova non e' inoltre consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettano di comunicare tra di loro e con l'esterno. E' altresi' vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 8. L'esito della prova sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.