Art. 10 Ammissione al corso-concorso 1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione e' compilata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 2. I posti riservati, qualora non coperti, saranno assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Tale graduatoria e' redatta in ordine decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in quarantesimi, che risultera' dalla somma dei voti delle due prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio si terra' conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Detta graduatoria e' trasmessa per l'approvazione al Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 2. Sono ammessi a partecipare al successivo corso-concorso di formazione non piu' di quattrocentoquarantotto candidati, individuati con le modalita' di cui al comma 1. 3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi punteggi e l'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione saranno pubblicati sulla piattaforma e sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e ne sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata attraverso piattaforma e mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it. 4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corso-concorso potranno essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione. Detti reclami dovranno essere avanzati esclusivamente tramite la piattaforma indicando le motivazioni del reclamo stesso. 5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso-concorso di cui al precedente comma 3, i candidati ammessi dovranno, a pena di decadenza, confermare tramite piattaforma l'impegno a partecipare al corso-concorso. 6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi risultanti dalla graduatoria di cui al comma 1. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita' formative senza giustificato motivo.