Art. 10 
 
                    Ammissione al corso-concorso 
 
    1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso  di  formazione
e' compilata  dalla  Commissione  esaminatrice,  tenuto  conto  della
riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 2.  I  posti  riservati,
qualora non coperti, saranno  assegnati  agli  altri  concorrenti  in
ordine  di  graduatoria.  Tale  graduatoria  e'  redatta  in   ordine
decrescente in base al punteggio  finale  conseguito  dai  candidati,
espresso in quarantesimi, che risultera' dalla somma dei  voti  delle
due prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio
si terra' conto dei titoli  di  preferenza  di  cui  all'art.  9  del
presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,  n.
191. Detta graduatoria e' trasmessa per l'approvazione al  Vice  Capo
Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 
    2. Sono ammessi a partecipare  al  successivo  corso-concorso  di
formazione non piu' di quattrocentoquarantotto candidati, individuati
con le modalita' di cui al comma 1. 
    3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi
punteggi e l'elenco degli ammessi  al  corso-concorso  di  formazione
saranno pubblicati sulla piattaforma e sul  sito  internet  dell'Albo
nazionale  all'indirizzo  https://albosegretari.interno.gov.it  e  ne
sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  La  pubblicazione  avra'
valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Ogni  comunicazione  ai
candidati sara' in ogni  caso  effettuata  attraverso  piattaforma  e
mediante  pubblicazione  di  specifici  avvisi  sul   sito   internet
dell'Albo                   nazionale                   all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it. 
    4. Eventuali reclami  contro  la  graduatoria  di  ammissione  al
corso-concorso potranno essere proposti entro e non oltre il  termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione. Detti  reclami  dovranno
essere avanzati esclusivamente tramite la  piattaforma  indicando  le
motivazioni del reclamo stesso. 
    5. Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria di ammissione al  corso-concorso  di  cui  al  precedente
comma  3,  i  candidati  ammessi  dovranno,  a  pena  di   decadenza,
confermare   tramite   piattaforma   l'impegno   a   partecipare   al
corso-concorso. 
    6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso  rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti  ai  sensi
del precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi  risultanti
dalla graduatoria di cui al comma 1. Saranno,  inoltre,  esclusi  dal
corso coloro i quali non  si  presentino  all'avvio  delle  attivita'
formative senza giustificato motivo.