Art. 10
Ammissione al corso-concorso
1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione
e' compilata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto della
riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 2. I posti riservati,
qualora non coperti, saranno assegnati agli altri concorrenti in
ordine di graduatoria. Tale graduatoria e' redatta in ordine
decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
espresso in quarantesimi, che risultera' dalla somma dei voti delle
due prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio
si terra' conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del
presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191. Detta graduatoria e' trasmessa per l'approvazione al Vice Capo
Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie.
2. Sono ammessi a partecipare al successivo corso-concorso di
formazione non piu' di quattrocentoquarantotto candidati, individuati
con le modalita' di cui al comma 1.
3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi
punteggi e l'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione
saranno pubblicati sulla piattaforma e sul sito internet dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e ne
sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione ai
candidati sara' in ogni caso effettuata attraverso piattaforma e
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito internet
dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it.
4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al
corso-concorso potranno essere proposti entro e non oltre il termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione. Detti reclami dovranno
essere avanzati esclusivamente tramite la piattaforma indicando le
motivazioni del reclamo stesso.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria di ammissione al corso-concorso di cui al precedente
comma 3, i candidati ammessi dovranno, a pena di decadenza,
confermare tramite piattaforma l'impegno a partecipare al
corso-concorso.
6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi risultanti
dalla graduatoria di cui al comma 1. Saranno, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita'
formative senza giustificato motivo.