Art. 11
Svolgimento del corso-concorso di formazione
1. Il corso-concorso di formazione, organizzato dall'Albo
nazionale, avra' una durata di sei mesi e sara' seguito da un
tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Con decreto
del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le
autonomie si provvedera' a definirne le modalita' di svolgimento, le
articolazioni e i contenuti didattici nonche' le modalita' di
espletamento dell'esame finale e il conseguente rilascio
dell'abilitazione. Durante il corso sara' prevista una verifica volta
ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali.
2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i partecipanti
svolgeranno il tirocinio pratico saranno individuati dall'Albo
nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle
province.
3. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso,
denominata graduatoria finale, e le conseguenti iscrizioni all'albo
saranno di competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore
centrale per le autonomie.
4. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno
tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una tesi
e in una prova orale, sulla base della quale si dara' luogo alla
predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso.
5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procedera' sia
al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni
da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando,
sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997.
6. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso
l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina.