Art. 11 Svolgimento del corso-concorso di formazione 1. Il corso-concorso di formazione, organizzato dall'Albo nazionale, avra' una durata di sei mesi e sara' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie si provvedera' a definirne le modalita' di svolgimento, le articolazioni e i contenuti didattici nonche' le modalita' di espletamento dell'esame finale e il conseguente rilascio dell'abilitazione. Durante il corso sara' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico saranno individuati dall'Albo nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province. 3. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso, denominata graduatoria finale, e le conseguenti iscrizioni all'albo saranno di competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 4. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si dara' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procedera' sia al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 6. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo regionale in cui viene conseguita la prima nomina.