Art. 11 
 
            Svolgimento del corso-concorso di formazione 
 
    1.  Il  corso-concorso  di  formazione,   organizzato   dall'Albo
nazionale, avra' una durata  di  sei  mesi  e  sara'  seguito  da  un
tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni.  Con  decreto
del Vice Capo  Dipartimento  Vicario  -  Direttore  centrale  per  le
autonomie si provvedera' a definirne le modalita' di svolgimento,  le
articolazioni  e  i  contenuti  didattici  nonche'  le  modalita'  di
espletamento   dell'esame   finale   e   il   conseguente    rilascio
dell'abilitazione. Durante il corso sara' prevista una verifica volta
ad  accertare  l'apprendimento,  secondo  i  criteri  stabiliti   dal
Consiglio direttivo per l'Albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali. 
    2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i  partecipanti
svolgeranno  il  tirocinio  pratico  saranno  individuati   dall'Albo
nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle
province. 
    3. L'approvazione della graduatoria  finale  del  corso-concorso,
denominata graduatoria finale, e le conseguenti  iscrizioni  all'albo
saranno di competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario -  Direttore
centrale per le autonomie. 
    4. Al termine del corso e del tirocinio  i  partecipanti  saranno
tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una  tesi
e in una prova orale, sulla base della  quale  si  dara'  luogo  alla
predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 
    5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procedera'  sia
al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle  iscrizioni
da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente  bando,
sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita'  previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997. 
    6.  Coloro  che  conseguiranno  l'iscrizione  all'albo   dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere  dall'assunzione  in  servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  465/1997.  In  tale  ultimo   caso
l'obbligo  di  permanenza  biennale  si  intende  riferito   all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina.