Art. 12 Borse di studio 1. Ai partecipanti al corso-concorso sara' corrisposta una borsa di studio, il cui importo sara' determinato dal Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie, nei limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comportera' automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie, secondo le modalita' dallo stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio comportera' anche la cancellazione dall'albo.