Art. 12 
 
                           Borse di studio 
 
    1. Ai partecipanti al corso-concorso sara' corrisposta una  borsa
di  studio,  il  cui  importo  sara'  determinato   dal   Vice   Capo
Dipartimento Vicario -  Direttore  centrale  per  le  autonomie,  nei
limiti e secondo i  criteri  previsti  nell'art.  13,  comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
    2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede  di
segreteria o la mancata assunzione del servizio,  ovvero  il  mancato
completamento del corso-concorso per  qualunque  motivo,  comportera'
automaticamente la restituzione di una  percentuale  della  borsa  di
studio percepita,  fissata  dal  Vice  Capo  Dipartimento  Vicario  -
Direttore centrale per  le  autonomie,  secondo  le  modalita'  dallo
stesso stabilite. La mancata accettazione della prima  nomina  presso
una  sede  di  segreteria  o  la  mancata  assunzione  del   servizio
comportera' anche la cancellazione dall'albo.