Art. 12
Borse di studio
1. Ai partecipanti al corso-concorso sara' corrisposta una borsa
di studio, il cui importo sara' determinato dal Vice Capo
Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie, nei
limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di
segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato
completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comportera'
automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di
studio percepita, fissata dal Vice Capo Dipartimento Vicario -
Direttore centrale per le autonomie, secondo le modalita' dallo
stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso
una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio
comportera' anche la cancellazione dall'albo.