Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma 4, del
d.P.R. n. 465/1997, sara' nominata, successivamente alla scadenza del
bando, con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore
centrale per le autonomie.
2. La Commissione esaminatrice potra' essere articolata in
sottocommissioni ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera e),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e operera' secondo
i principi stabiliti all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge n. 76
del 28 maggio 2021. La Commissione esaminatrice potra' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.