Art. 7 Prove scritte del concorso 1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione sara' reso noto ai candidati con il medesimo avviso di cui all'art. 6, comma 12 recante l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. Il diario sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le prove scritte del concorso sono due. Tali prove possono essere svolte, anche nella medesima data, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e consisteranno, ciascuna, in tre quesiti a risposta aperta, diretti ad accertare le capacita' di analisi e di sintesi dei candidati. E' facolta' della Commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 3. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management pubblico. 4. A ciascuna delle prove scritte la Commissione, ovvero la sottocommissione, assegnera' un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il punteggio complessivo di 14/20 con un punteggio minimo di 6/10 per ogni prova. 5. Durante le prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice (ovvero la sottocommissione) o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 6. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonche' il vocabolario della lingua italiana.