Art. 7
Prove scritte del concorso
1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con
precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione sara'
reso noto ai candidati con il medesimo avviso di cui all'art. 6,
comma 12 recante l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte.
Il diario sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle prove scritte. I candidati dovranno presentarsi alle
prove muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di
riconoscimento tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le prove scritte
del concorso sono due. Tali prove possono essere svolte, anche nella
medesima data, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali e consisteranno, ciascuna, in tre quesiti a
risposta aperta, diretti ad accertare le capacita' di analisi e di
sintesi dei candidati. E' facolta' della Commissione definire le
dimensioni massime dell'elaborato.
3. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con
specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto
amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato.
La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere economico e
finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia
politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management
pubblico.
4. A ciascuna delle prove scritte la Commissione, ovvero la
sottocommissione, assegnera' un punteggio espresso in decimi, con un
massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale saranno
ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il
punteggio complessivo di 14/20 con un punteggio minimo di 6/10 per
ogni prova.
5. Durante le prove scritte i candidati non potranno introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di
calcoli matematici, ne' potranno comunicare tra di loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice (ovvero
la sottocommissione) o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
6. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti testi
di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonche' il
vocabolario della lingua italiana.