Art. 7 
 
                     Prove scritte del concorso 
 
    1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove  scritte,  con
precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione  sara'
reso noto ai candidati con il medesimo  avviso  di  cui  all'art.  6,
comma 12 recante l'elenco dei candidati ammessi alle  prove  scritte.
Il diario sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle prove scritte. I  candidati  dovranno  presentarsi  alle
prove muniti, a  pena  di  esclusione,  di  un  valido  documento  di
riconoscimento tra  quelli  previsti  dall'art.  35  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 1, lettera c),
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le  prove  scritte
del concorso sono due. Tali prove possono essere svolte, anche  nella
medesima  data,  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  informatici   e
piattaforme digitali e consisteranno,  ciascuna,  in  tre  quesiti  a
risposta aperta, diretti ad accertare le capacita' di  analisi  e  di
sintesi dei candidati. E'  facolta'  della  Commissione  definire  le
dimensioni massime dell'elaborato. 
    3. La prima prova scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere  giuridico,  con
specifico  riferimento  al   diritto   costituzionale   e/o   diritto
amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. 
    La seconda prova  scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
Commissione, avra' ad oggetto  argomenti  di  carattere  economico  e
finanziario-contabile,  con   specifico   riferimento   ad   economia
politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento
finanziario  e  contabile  degli  enti  locali,  nonche'   management
pubblico. 
    4. A ciascuna delle  prove  scritte  la  Commissione,  ovvero  la
sottocommissione, assegnera' un punteggio espresso in decimi, con  un
massimo di dieci punti per  ogni  prova.  Alla  prova  orale  saranno
ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il
punteggio complessivo di 14/20 con un punteggio minimo  di  6/10  per
ogni prova. 
    5. Durante le prove scritte i candidati non  potranno  introdurre
nella sede di esame carta da scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di
calcoli matematici, ne' potranno comunicare tra di loro. In  caso  di
violazione di tali disposizioni la Commissione  esaminatrice  (ovvero
la  sottocommissione)  o  il   comitato   di   vigilanza   deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti  testi
di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonche' il
vocabolario della lingua italiana.