Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda -o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 6. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30 cosi' ripartiti: a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 5/30. La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi, relative all'ultimo triennio di servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all'atto di presentazione della domanda. I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio equivalente; 2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media» o giudizio equivalente. Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il singolo documento. Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra' essere assimilata rispettivamente al documento successivo o antecedente. b) se appartenenti alle categorie di cui ai al precedente art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che abbiano effettuato almeno un anno di servizio: punti 1/30; c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 2) diploma di laurea (di durata triennale): fino a 91/110: punti 1/30; da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009): fino a 91/110: punti 1,40/30; da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; da 106/110 a 110/110: punti 2/30. Non formeranno oggetto di valutazione: per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera g) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a sottotenente di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso; d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti 1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sara': punti 0 per la valutazione 1; punti 0,1 per la valutazione 2; punti 0,15 per la valutazione 3; punti 0,25 per la valutazione 4. Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata) saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua. e) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: ordine militare d'Italia: cavaliere di gran croce: punti 2/30; Grande ufficiale: punti 1,75/30; commendatore: punti 1,5/30; ufficiale: punti 1,25/30; cavaliere: punti 1/30; valor militare: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; croce al valor militare: punti 0,5/30; valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: medaglia/croce d'oro: punti 2/30; medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; ricompense: encomio solenne: punti 1/30; encomio semplice: punti 0,25/30. 4. Il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto nell'area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione generale per il personale militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it Tale messaggio dovra' recare quale oggetto la dicitura «RS_MM_2022_2S».