Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1  sara'  formata,  a  cura  delle
commissioni esaminatrici  di  cui  all'art.  8  del  presente  bando,
tenendo conto  delle  riserve  e  preferenze  dei  posti  di  cui  ai
successivi commi 2 e 4, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti  dai
concorrenti, calcolati sommando: 
      a. il punteggio complessivo delle  prove  scritte,  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; 
      b.  l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  riportato  nella  prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); 
      c. il punteggio riportato nella prova orale; 
      d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito. 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. Se un concorrente inserito  in  graduatoria  rientra  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella  prevista  a  favore  della  categoria  dei  marescialli,  dei
sergenti  e  dei  volontari   in   servizio   permanente.   I   posti
eventualmente non ricoperti in uno dei  concorsi  dagli  appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei  secondo  l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n.  2,  b)
n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la  Direzione
generale per  il  personale  militare  si  riserva  la  facolta',  in
relazione alle esigenze della Forza armata, di devolvere i posti  non
ricoperti a  uno  degli  altri  concorsi  sopra  citati,  secondo  la
relativa graduatoria di merito. 
    4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dell'ordine dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013  n.  98,  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande  che
i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione  o  in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A  parita'
od in assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della  legge  n.  127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali
non  siano  presenti  ulteriori  idonei,  la  Direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 
    7. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti   decreti   dirigenziali/interdirigenziali,   che    saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Inoltre,  essi
saranno pubblicati,  a  puro  titolo  informativo,  nel  portale  dei
concorsi on-line.