Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
      a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali  di  complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza  demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  In  particolare,  gli  ufficiali  di  complemento
appartenenti ai soppressi Corpi del Genio navale e delle Armi  navali
possono presentare domanda per  il  Corpo  del  Genio  della  marina,
rispettivamente, per la specialita' genio navale e per la specialita'
armi navali. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio  di
inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte  delle
Forze di completamento, per  essere  stati  richiamati  per  esigenze
correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero   impegnati   in
attivita' addestrative operative  e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale  categoria
gli ufficiali di complemento che  siano  stati  richiamati,  a  mente
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli  della
Marina  militare   appartenenti   alle   categorie,   specialita'   e
abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente bando. 
    1) Detto personale deve aver svolto, alla data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno  quattro  anni  e  sei
mesi di servizio nel ruolo di appartenenza,  se  reclutato  ai  sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ovvero aver svolto due anni e sei mesi di  servizio  nel
ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679,  comma  1,
lettera b) del predetto decreto legislativo. 
    2) Detto personale, inoltre, deve aver espletato  per  almeno  un
anno incarichi di comando  a  livello  di  plotone  o  corrispondente
ovvero incarichi previsti per  la  specializzazione  o  categoria  di
appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»,  e
non aver riportato un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti  della
Marina militare che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di  partecipazione,  abbiano  almeno  tre
anni  di  permanenza  in  detto  ruolo,  riportando  qualifiche   non
inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio  di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno  di
servizio. In particolare, per la partecipazione al  Corpo  del  Genio
della marina - specialita'  infrastrutture  -  i  concorrenti  devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del  genio
(«atg»); 
      f) 1) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori  dei  corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
attitudine militare  e  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea; 
      2) i frequentatori  dei  corsi  normali  dell'Accademia  navale
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico  che  hanno
superato gli esami  del  terzo  anno  e  sono  idonei  in  attitudine
militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina a sottotenente di Vascello in servizio  permanente  dei  ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono  indetti  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,
non hanno riportato un giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina  militare
che, alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione, abbiano almeno cinque anni  di  permanenza
in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e
che  non   abbiano   riportato   un   giudizio   di   non   idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di  servizio.  In
particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della marina  -
specialita' infrastrutture - i concorrenti devono essere in  possesso
dell'abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»); 
      i) Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  2),  i  concorrenti  devono
essere in possesso dell'abilitazione «sommergibilisti» («smg»). 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 52° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), d), e) e h); 
        2) 30° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera f); 
        3) 35° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione. Ai concorrenti appartenenti alla  categoria  di
cui al precedente comma 1, lettera c) non si applica alcun limite  di
eta'. 
      c) se appartenenti alle categorie di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettere a), b), c) d), e),  f)  n.  2,  g),  h),  essere  in
possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  di
durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi  universitari,
ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale,  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta
idonea certificazione di equipollenza  o  di  equivalenza  rilasciata
dalle competenti autorita'  ai  sensi  della  normativa  vigente.  Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione  di  aver  presentato  la   relativa   richiesta.   In
particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del Genio
della  marina  -  specialita'  infrastrutture  -  i  concorrenti   ad
esclusione di quelli abilitati «atg» devono  essere  in  possesso  di
almeno uno dei titoli di studio e  abilitazioni  all'esercizio  delle
professioni di seguito indicati: 
        1) diploma  di  geometra  o  perito  industriale -  indirizzo
specializzato per l'edilizia - ovvero diploma d'istruzione secondaria
conseguito presso un istituto  tecnico,  settore  tecnologico  (nuovo
ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15  marzo
2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e  territorio,  esclusa
l'articolazione  geotecnico;  e'  richiesto,  altresi',  il  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
        2) una delle seguenti classi  di  lauree:  «L-7»  (laurea  in
ingegneria  civile  e  ambientale),  «L-9»  (laurea   in   ingegneria
elettrica), «L-17»  (laurea  in  scienze  dell'architettura),  «L-23»
(laurea in scienze e tecniche dell'edilizia); e' richiesto, altresi',
il possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle  professioni
di  cui  al  successivo  paragrafo  4),  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001; 
        3) una  delle  seguenti  classi  di  lauree:  «LM-4»  (laurea
magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura),  «LM-23»
(laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea  magistrale
in ingegneria dei sistemi edilizi),  «LM-26»  (laurea  magistrale  in
ingegneria della sicurezza), «LM-28» (laurea magistrale in ingegneria
elettrica), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e
il  territorio)  e  «LM-48»  (laurea  magistrale  in   pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale), e'  richiesto,  altresi',  il
possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni  di
cui al successivo paragrafo 4), ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 328/2001; 
        4) per i possessori dei titoli di studio di cui ai precedenti
paragrafi   2)   e   3)   e'   richiesto,   altresi',   il   possesso
dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni  di  seguito
indicate, ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
328/2001: 
          ingegnere civile e ambientale junior; 
          ingegnere industriale junior; 
          architetto junior; 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale; 
          ingegnere industriale; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica e di quelli  disposti  in  applicazione  dell'art.  957,
comma 1, lettere b) ed e-bis) del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Se il procedimento  penale  non  si  conclude  con  sentenza
irrevocabile di assoluzione perche'  il  fatto  non  sussiste  ovvero
perche'  l'imputato  non  lo  ha  commesso,  pronunciata   ai   sensi
dell'articolo 530, comma  l,  del  codice  di  procedura  penale,  il
militare puo' partecipare ai concorsi  nelle  Forze  armate  soltanto
successivamente  alla  definizione   del   conseguente   procedimento
disciplinare.  Ogni  variazione  della  posizione   giudiziaria   che
intervenga fino al conseguimento della nomina a ufficiale in servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  di  stato  nel
quinquennio antecedente alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea  (DL)  o  le
lauree specialistiche (LS) e  le  lauree  (L)  conseguiti  secondo  i
precedenti   ordinamenti,   equiparati,   ai   sensi   del    decreto
interministeriale  9   luglio   2009   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  alle  predette  classi  di  lauree,  ai   fini   della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti  validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione  ai  concorsi
per l'accesso al pubblico impiego,  sono  dichiarati  equipollenti  a
quelli  richiesti.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa  attestazione  di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
ad una procedura  di  riconoscimento  del  titolo  attuata  ai  sensi
dell'art. 38  del  decreto  legislativo  n.  165/2001:  e'  possibile
scaricare     e      compilare      il      modulo      all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri Gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
al concorso l'attestazione  di  equiparazione  al  titolo  di  studio
previsto in Italia. Il candidato che non sia ancora in  possesso  del
provvedimento di  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda  di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta,  comunicando
poi l'attestazione di equiparazione al titolo di studio  previsto  in
Italia con le modalita' riportate all'art. 5, commi 3 e 4. 
    4. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    5. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
    6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti fino all'atto  del  conferimento  della
nomina a ufficiale in servizio permanente e per tutta la  durata  del
corso applicativo.