Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di
questa Universita' decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione alla rettrice da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.