Art. 2 
 
    Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  sul  sito  di
questa Universita'  decorre  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione alla rettrice da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  Commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.