Art. 4 
 
    Entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla  comunicazione
della scadenza del termine per  la  presentazione  alla  rettrice  da
parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione   dei
Commissari, ovvero dalla comunicazione della  rinuncia  da  parte  di
tutti i candidati alla presentazione di istanze  di  ricusazione  dei
Commissari, la commissione, in ottemperanza  a  quanto  statuito  dal
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  nelle  sentenze  n.
13764/2019 del 2 dicembre 2019 e n.  3781/2021  del  29  marzo  2021,
dovra'  previamente  specificare  i  criteri  di  valutazione   degli
Indicatori  obiettivi  per  l'analisi  di   merito   del   curriculum
scientifico dei candidati, coerenti con quelli in uso nella comunita'
scientifica internazionale,  contenuti  nel  bando  della  suindicata
procedura selettiva  di  chiamata  e,  successivamente,  procedere  a
rinnovare integralmente la valutazione individuale e  comparativa  di
tutti i candidati, in modo che il  giudizio  espresso  sull'attivita'
didattica,  di  ricerca,  clinico-assistenziale  e   operatoria   dei
medesimi sia sorretto da un idoneo  corredo  motivazionale,  coerente
con i criteri di valutazione preventivamente specificati.