Art. 4
Entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione
della scadenza del termine per la presentazione alla rettrice da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari, ovvero dalla comunicazione della rinuncia da parte di
tutti i candidati alla presentazione di istanze di ricusazione dei
Commissari, la commissione, in ottemperanza a quanto statuito dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle sentenze n.
13764/2019 del 2 dicembre 2019 e n. 3781/2021 del 29 marzo 2021,
dovra' previamente specificare i criteri di valutazione degli
Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum
scientifico dei candidati, coerenti con quelli in uso nella comunita'
scientifica internazionale, contenuti nel bando della suindicata
procedura selettiva di chiamata e, successivamente, procedere a
rinnovare integralmente la valutazione individuale e comparativa di
tutti i candidati, in modo che il giudizio espresso sull'attivita'
didattica, di ricerca, clinico-assistenziale e operatoria dei
medesimi sia sorretto da un idoneo corredo motivazionale, coerente
con i criteri di valutazione preventivamente specificati.