Art. 4 Entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine per la presentazione alla rettrice da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari, ovvero dalla comunicazione della rinuncia da parte di tutti i candidati alla presentazione di istanze di ricusazione dei Commissari, la commissione, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle sentenze n. 13764/2019 del 2 dicembre 2019 e n. 3781/2021 del 29 marzo 2021, dovra' previamente specificare i criteri di valutazione degli Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati, coerenti con quelli in uso nella comunita' scientifica internazionale, contenuti nel bando della suindicata procedura selettiva di chiamata e, successivamente, procedere a rinnovare integralmente la valutazione individuale e comparativa di tutti i candidati, in modo che il giudizio espresso sull'attivita' didattica, di ricerca, clinico-assistenziale e operatoria dei medesimi sia sorretto da un idoneo corredo motivazionale, coerente con i criteri di valutazione preventivamente specificati.