Art. 11 Candidati con disabilita' e candidati con disturbi specifici di apprendimento - DSA 1. I candidati con disabilita' devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)», e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie necessita', opportunamente documentate. 3. Per la prima prova orale, il candidato con DSA puo' chiedere: a) l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame preliminare del quesito; b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, e' demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonche' degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale; c) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione; d) la possibilita' di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale. 4. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di sostenere la seconda prova orale nell'ultimo giorno previsto dal calendario per l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati. 5. L'adozione delle misure di cui al terzo e al quarto comma e' stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo email entro i successivi tre giorni. 6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.