Art. 2 
 
                         Oggetto dell'esame 
 
    1. L'esame di Stato si articola in due prove orali. 
    2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto l'esame e  la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella  forma  della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una  materia  scelta  preventivamente  dal
candidato tra  le  seguenti:  materia  regolata  dal  codice  civile;
materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. 
    3. La seconda prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima  e
consiste: 
      a) nella discussione  di  brevi  questioni  relative  a  cinque
materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: 
        una tra diritto civile  e  diritto  penale,  purche'  diversa
dalla materia gia' scelta per la prima prova orale; 
        una tra diritto  processuale  civile  e  diritto  processuale
penale; 
        tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale,  diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto  tributario,  diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico. 
        In caso di scelta della materia  del  diritto  amministrativo
nella prima prova orale, la seconda prova orale  ha  per  oggetto  il
diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra  diritto
processuale  civile  e  diritto  processuale  penale  e  due  tra  le
seguenti: diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,  diritto
tributario,  diritto  commerciale,  diritto   del   lavoro,   diritto
dell'Unione  europea,   diritto   internazionale   privato,   diritto
ecclesiastico; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.