Art. 5 
 
Modalita' di sorteggio e abbinamento delle  sedi  per  l'espletamento
                       della prima prova orale 
 
    1. La commissione centrale, entro  il  termine  di  dieci  giorni
dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di  appello,
assegnando ogni Corte che dovra' esaminare i candidati a quelle della
sede della prova di esame di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012,  n.  247.  Entro  lo  stesso  termine  la  commissione
centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello. 
    2.  Il  sorteggio  e  il  conseguente  abbinamento  tra  le  sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti  sedi  con  un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati: 
      Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano); 
      Fascia B (Corti di  appello  di  Bologna,  Catania,  Catanzaro,
Palermo, Venezia); 
      Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze); 
      Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia,  Genova,  Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria); 
      Fascia  E  (Corti  di  appello  di  Caltanissetta,  Campobasso,
Perugia, Potenza, Trento e Trieste). 
    3. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  1,
sulla base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame,  trasmesso  a
cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna
Corte di appello che esaminera'  i  candidati  procede  al  sorteggio
delle sottocommissioni dinnanzi  alle  quali  ogni  candidato  dovra'
sostenere  la  prima  prova  orale,  estraendo  a  sorte  la  lettera
dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento  della  prova,
mediante l'applicativo gestionale fornito  dalla  Direzione  generale
dei sistemi informativi automatizzati. 
    4. Completate le operazioni  di  sorteggio,  le  sottocommissioni
procedono con la  predisposizione  dei  calendari  di  esame,  previo
concerto  con  la  Corte  di  appello  assegnata  per  verificare  la
disponibilita' dei locali per svolgere le singole prove. 
    5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni  candidato,  di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla  data  e  all'ora  di
svolgimento della prova di esame, almeno  venti  giorni  prima  della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 
    6. La  commissione  operante  presso  la  sezione  distaccata  di
Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel  rispetto  del
principio del  bilinguismo  previsto  secondo  il  disposto  speciale
contenuto  nell'art.  36-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla  procedura  di
abbinamento  ed  esaminera'  i  candidati  che  hanno  effettuato  il
tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.