Art. 5
Modalita' di sorteggio e abbinamento delle sedi per l'espletamento
della prima prova orale
1. La commissione centrale, entro il termine di dieci giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello,
assegnando ogni Corte che dovra' esaminare i candidati a quelle della
sede della prova di esame di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la commissione
centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro,
Palermo, Venezia);
Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze);
Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria);
Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso,
Perugia, Potenza, Trento e Trieste).
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
sulla base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame, trasmesso a
cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna
Corte di appello che esaminera' i candidati procede al sorteggio
delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovra'
sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera
dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento della prova,
mediante l'applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale
dei sistemi informativi automatizzati.
4. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni
procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo
concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la
disponibilita' dei locali per svolgere le singole prove.
5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni candidato, di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di
svolgimento della prova di esame, almeno venti giorni prima della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
6. La commissione operante presso la sezione distaccata di
Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del
principio del bilinguismo previsto secondo il disposto speciale
contenuto nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di
abbinamento ed esaminera' i candidati che hanno effettuato il
tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.