Art. 6 
 
                  Pubblicita' delle sedute di esame 
 
    1. La pubblicita' delle sedute  di  esame  che  si  svolgono  con
modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e' garantita dalla possibilita' di
collegamento in contemporanea per l'intera  durata  della  stessa  da
parte di tutti i candidati e da  parte  dei  soggetti  terzi  che  ne
facciano  richiesta  all'amministrazione  nel  limite   di   quaranta
partecipanti. 
    2.  Resta   ferma   la   facolta'   per   il   presidente   della
sottocommissione d'esame di ammettere ulteriori  partecipanti,  salvo
che cio' pregiudichi la funzionalita' del collegamento telematico. E'
sempre consentita la  partecipazione  degli  ispettori  nominati  con
decreto del Ministro della giustizia. 
    3. L'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza  e'
gestita dal Presidente  della  commissione  o  da  altro  membro  suo
delegato. 
    4. All'orario previsto per l'inizio della seduta,  il  Presidente
apre l'aula virtuale per  le  discussioni  e  aspetta  un  tempo  non
inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per  consentire  il
collegamento del candidato da esaminare. 
    5. E' vietata  la  audio-video  registrazione  della  seduta  con
qualsiasi mezzo e  di  cio'  il  Presidente  da'  informazione  prima
dell'inizio dell'esame. Durante lo svolgimento della  discussione  il
candidato deve mantenere attivi il microfono  e  la  telecamera;  nel
corso  dell'esame  non  puo'  essere  utilizzata   la   messaggistica
istantanea della riunione. Le altre persone  collegate,  diverse  dai
membri della sottocommissione, devono  invece  disattivare  i  propri
microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri  della
commissione abbandonano  l'aula  virtuale  usata  per  l'esame  e  si
ritirano in Camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale
per decidere il voto da  attribuire  al  candidato.  All'esito  della
deliberazione, i commissari si ricollegano  all'aula  virtuale  usata
per la discussione e comunicano l'esito della prova. 
    6. La pubblicita' della seduta relativa alla seconda prova orale,
qualora essa si svolga in presenza, e' garantita mediante l'accesso e
la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati  e  di  altri
soggetti, nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  delle  modalita'  di
accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente  decreto  e
delle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si
svolge la prova.  Qualora  la  seconda  prova  orale  si  svolga  con
modalita'  di  collegamento  da  remoto   trovano   applicazione   le
disposizioni dei commi che precedono.