Art. 7 Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19 1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l'accesso e' consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza. 2. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 3. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame. 4. Al fine di evitare ogni possibilita' di assembramento il candidato dovra' presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame quindici minuti prima dell'orario di convocazione e dovra' lasciare la sede subito dopo la conclusione dell'esame. 5. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei medesimi ed e' tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, puo' essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 6. Per l'espletamento della prima prova orale il candidato puo' portare con se' una penna di propria dotazione. 7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19 vigenti al momento della prova di esame.