Art. 9 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. Per la valutazione della prima  prova  orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati  che  hanno  conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. 
    2. Per la valutazione della seconda prova orale  ogni  componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di  merito  per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b). 
    3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella  seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed  un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.