Art. 11 Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori 1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli stessi provvedimenti sono consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.