Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non aver compiuto il trentacinquesimo anno di eta'; d) possedere le qualita' di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 8 del presente bando; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ed anche non definitive per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso. 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in ogni momento con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.