Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sosterranno, a partire dal 19 gennaio 2022 la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 90 domande a risposta multipla di cui: a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche; b) n. 25 volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (n. 10 per ogni materia). 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 2. Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta di preselezione, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale. 10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), provvede a: a) somministrare i test; b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 i candidati che si collocano nelle prime: a) n. 230 posizioni della graduatoria per i posti di cui all'art. 1, comma 1; b) n. 50 posizioni della graduatoria per i posti di cui all'art. 1, comma 2. Il numero di candidati di cui alla lettera a) e' incrementato in misura corrispondente a quello eventualmente non coperto a mente di quanto previsto alla lettera b). Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle graduatorie di cui alle predette lettere a) e b), tenendo conto anche degli eventuali incrementi di cui al precedente capoverso. I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso. 12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al precedente comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma. Per esigenze organizzative, le convocazioni possono avvenire anche per sesso. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.