Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione, alle prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici: a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 2. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa, unicamente i candidati che l'abbiano specificamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 3: a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 4. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, al candidato risultato idoneo e' attribuito, sulla base della somma dei punti conseguiti nelle prove di efficienza fisica riportate in allegato 3, il seguente punteggio: =============================================== | Totale punti |Punteggi utili ai fini | | conseguiti nelle | delle graduatorie | | prove | finali di merito | +=====================+=======================+ | da 1 a 2 | 1 | +---------------------+-----------------------+ | da 2,5 a 3 | 2,5 | +---------------------+-----------------------+ | da 3,5 a 4 | 4 | +---------------------+-----------------------+ | da 4,5 a 5 | 5,5 | +---------------------+-----------------------+ | da 5,5 a 6 | 7 | +---------------------+-----------------------+ | da 6,5 a 7 | 8,5 | +---------------------+-----------------------+ | da 7,5 a 8 | 10 | +---------------------+-----------------------+ | da 8,5 a 9 | 11,5 | +---------------------+-----------------------+ | da 9,5 a 10 | 13 | +---------------------+-----------------------+ | da 10,5 a 11 | 14,5 | +---------------------+-----------------------+ | da 11,5 a 12 | 16 | +---------------------+-----------------------+ 5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati. 6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica, attitudinale e all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie del presente concorso. 7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente: a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove; b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 8. Fermo restando quanto previsto all'art. 18, comma 1, il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione il candidato: a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e prima dell'inizio delle prove. 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.