Art. 16 Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino 1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui all'art. 15 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di: a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata in palestra di roccia» e «sci alpino in pista». L'ordine cronologico dello svolgimento delle stesse sara' stabilito, tenendo conto delle esigenze organizzative e/o delle condizioni meteo, dalla preposta sottocommissione; b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia», da svolgersi al termine dell'iter selettivo sub a). Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo. 3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa unicamente i candidati che l'abbiano specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 6: a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, ai candidati risultati idonei alle prove di attitudine al servizio di soccorso alpino sono attribuiti, sulla base della somma dei punti conseguiti secondo quanto riportato in allegato 6, i seguenti punteggi: =============================================== | Totale punti |Punteggi utili ai fini | | conseguiti nelle | delle graduatorie | | prove | finali di merito | +=====================+=======================+ | 1 | 1,6 | +---------------------+-----------------------+ | 2 | 3,2 | +---------------------+-----------------------+ | 3 | 4,8 | +---------------------+-----------------------+ | 4 | 6,4 | +---------------------+-----------------------+ | 5 | 8 | +---------------------+-----------------------+ | 6 | 9,6 | +---------------------+-----------------------+ | 7 | 11,2 | +---------------------+-----------------------+ | 8 | 12,8 | +---------------------+-----------------------+ | 9 | 14,4 | +---------------------+-----------------------+ | 10 | 16 | +---------------------+-----------------------+ | 11 | 17,6 | +---------------------+-----------------------+ | 12 | 19,2 | +---------------------+-----------------------+ | 13 | 20,8 | +---------------------+-----------------------+ | 14 | 22,4 | +---------------------+-----------------------+ | 15 | 24 | +---------------------+-----------------------+ 6. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovra' essere nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 7. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita' previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 7. 8. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso. 9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.