Art. 19 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art.  7,
procede, nei confronti  dei  candidati  risultati  idonei  alle  fasi
selettive, alla valutazione dei titoli secondo  quanto  riportato  in
allegato 8. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita'  di
cui all'art. 6, comma 2.