Art. 19 Valutazione dei titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art. 7, procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato in allegato 8. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.