Art. 20 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone le graduatorie finali di merito, di cui una relativa ai posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali. 3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso sono formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione; b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; c) eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino; d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o piu' titoli. 4. Qualora i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nell'altra graduatoria finale di merito. 5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra' conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2. 7. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e l'iscrizione in ruolo avverra' secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 8. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.