Art. 24 
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e
                 assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante la frequenza del corso di formazione di  cui  all'art.
21, i frequentatori percepiscono il  trattamento  economico  come  da
norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' da esso
delegata. 
    3.   Ultimata   la   formazione   di   base   e   conseguita   la
specializzazione  di  Tecnico  di  soccorso  alpino   (S.A.G.F.),   i
finanzieri saranno destinati presso le Stazioni del  Soccorso  Alpino
in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche  e  di
servizio  del  comparto.  In  merito,  attesa  la  peculiarita'   che
caratterizza i compiti del personale  dello  specifico  comparto,  ai
fini   dell'impiego,   l'Amministrazione    potra'    tenere    conto
dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza.  A
tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo  e
funzionale  ripianamento  dei  presidi  specialistici  su  tutto   il
territorio nazionale, i militari interessati  potranno  anche  essere
assegnati presso  la  regione  geografica  d'origine  propria  o  del
coniuge, ovvero quella limitrofa.