Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        (1) oltre i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        (2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        (3)      all'indirizzo       di       posta       elettronica
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - in assenza dei relativi presupposti.  A
tale fine, fa fede la data  riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato. 
    2. I provvedimenti di archiviazione  di  cui  al  comma  1,  sono
notificati  agli  interessati  che  possono   impugnarli   producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.