Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di
preselezione di cui all'art. 11,  il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia  di  finanza  provvede,   tramite   i   reparti   del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del
casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonche': 
      a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari
o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui all'art. 19 del bando e/o  di
quelli preferenziali di  cui  al  vigente  art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  anche  se  non
indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   stessa.   In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in  presenza  della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   delle   prove   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della  prova
di efficienza fisica. 
    3. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente  regolarizzati
entro i successivi trenta giorni. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.