Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei alle prove  di  cui  al  precedente
art. 8 verranno  sottoposti  agli  accertamenti  sanitari,  volti  al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali ufficiali in servizio  permanente  nei  ruoli  normali
della Marina  militare.  Gli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
presente articolo, nonche'  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel  mese  di  marzo
2022, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art.
8, comma 6, presso il Centro di selezione della  Marina  militare  di
Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti  indicati  nel
successivo comma 2 e, durante il  periodo  di  permanenza  presso  il
predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto
e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione.  Coloro  che   non   si
presenteranno nel giorno stabilito saranno  considerati  rinunciatari
e,  quindi,  esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte
salve le salvaguardie previste per gli eventi di  cui  all'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno  consegnare  i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di  legge,  rilasciati,  da  struttura  sanitaria   pubblica,   anche
militare,  o  privata   accreditata   con   il   Servizio   sanitario
nazionale (in  quest'ultimo  caso  dovra'   essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a  sei  mesi
da quella di  presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici,  salvo
diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con  relativo  referto  -  solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione  medica  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione -; 
      b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
      c) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  in  data  non
anteriore a sei mesi precedenti la visita,  ad  eccezione  di  quello
riguardante il gruppo sanguigno: 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        8) gamma GT; 
        9) transaminasemia (GOT e GPT); 
        10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg,  anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV; 
        11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
        14) ricerca anticorpi per HIV; 
        15) azotemia; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  L,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato   dagli   interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso; 
      e) originale e copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento) e che esercita in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      f) i soli concorrenti di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
presentarsi muniti di: 
        1) ecografia pelvica  con  relativo  referto,  eseguita,  con
modalita' sovrapubica, entro i sei  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        2)  referto  attestante  l'esito  del  test   di   gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque
giorni  precedenti  la  data  di  presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      g) i soli concorrenti  risultati  vincitori  dei  concorsi,  al
momento della presentazione al corso applicativo,  dovranno  produrre
inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione anche  di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione  di  quelli  di
cui alle lettere a), b), c),  numero  11,  c)  numero  12  e  g)  del
presente   comma,   comportera'   l'esclusione   dagli   accertamenti
psico-fisici e, quindi,  dal  concorso.  Il  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovra'  comunque  essere
prodotto  dai  concorrenti  all'atto   dell'incorporamento,   qualora
vincitori. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le
modalita'   previste   dalla   direttiva   tecnica   edizione    2016
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio  le  3  diottrie
per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le  3  diottrie  per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice,  le  3  diottrie
per  l'astigmatismo  misto,  le  1,5  diottrie  per   la   componente
cilindrica negli astigmatismi composti e misti,  le  3  diottrie  per
l'anisometropia sferica e  astigmatica,  purche'  siano  presenti  la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata:
valori >20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35  dB  a
250-4000-6000-8000 Hz. 
        Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB; 
        Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4. La suddetta commissione disporra'  per  tutti  i  concorrenti,
tranne quelli in  accertato  stato  di  gravidanza,  che  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
      a)  visita  medica  generale,  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che  presenti  tatuaggi  e
altre  permanenti  alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi  del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione  del  militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; 
      b) visita cardiologica con ECG a riposo; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita oculistica; 
      e) visita odontoiatrica; 
      f) valutazione dell'apparato locomotore; 
      g) visita psichiatrica; 
      h) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      j)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato M, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando. 
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare     un'apposita     dichiarazione     di      informazione
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui  protocolli  vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    5. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di  cui  sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita'  assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina  decorreranno.  In  ogni  caso,  dalla   data   di   effettivo
incorporamento. 
    6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato  quali  Ufficiali  nei  ruoli  normali  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di
mancata  presentazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai  fini  della  definizione  della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla  carenza  del
predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta   la
dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  della
vigente direttiva applicativa  emanata  con  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a  2
in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto  ministeriale
4  giugno  2014.  Per   la   caratteristica   somato-funzionale   AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,
totale o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata
nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione  di
ricevuta  informazione   e   di   responsabilizzazione,   rinvenibile
nell'allegato O del bando; 
    8. Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) abuso sistematico di alcool; 
      c)  uso   anche   saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti,  nonche'  utilizzo  di  sostanze  psicotrope  a   scopo
voluttuario non terapeutico; 
      d) malattie o lesioni acute per le quali siano  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso applicativo; 
      e) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  Ufficiale  in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. 
    9.  La  commissione  medica,  seduta  stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale del  Corpo  del  genio  della  Marina  o  Sanitario  militare
marittimo o  delle  Capitanerie  di  porto»,  con  l'indicazione  del
profilo sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale del  Corpo  del  genio  della  Marina  o  Sanitario  militare
marittimo o delle Capitanerie  di  porto»,  con  l'indicazione  della
causa di inidoneita'. 
    10. Nei confronti dei candidati che all'atto  degli  accertamenti
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o  lesioni  acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,  tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma  fissera'
il  termine,  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento della prova orale da  parte  di  tutti  i  concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori  accertamenti  psico-fisici
per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'.  Costoro,  per
esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con  riserva   a
sostenere  gli  accertamenti  attitudinali  e  le  successive   prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della  nuova  visita,  non
avranno  recuperato  la  prevista  idoneita'   psico-fisica   saranno
giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
    11.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso Centro  di  selezione  della  Marina  militare  di  Ancona,
specifica istanza di riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica,  relativamente  alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente  giungere,  con  le  modalita'  indicate  al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo
a  quello  di  effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici.  Per
ragioni di carattere organizzativo, al  fine  di  contrarre  i  tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza  di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a  sostenere
gli accertamenti attitudinali  di  cui  al  successivo  art.  11.  Il
mancato  inoltro   della   documentazione   sanitaria   di   supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' alle istanze di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettere a) e b)
determineranno il mancato accoglimento  dell'istanza  medesima  e  il
giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli  interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione  generale
per  il  personale  militare.  Sara'  considerato  nullo  l'eventuale
giudizio di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti  attitudinali
sostenuti con riserva. Qualora  invece  la  documentazione  sanitaria
giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale,  la  stessa
sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera c) la  quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'
sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di
emettere il giudizio definitivo.  I  concorrenti  giudicati  inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente  comma
o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che
rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.