Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Contestualmente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 10, i candidati  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),  all'accertamento
attitudinale, consistente nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(test, questionari e intervista  attitudinale  individuale)  volte  a
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  per  un
positivo inserimento in Forza armata e nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione si articolera' in specifici indicatori  attitudinali  per
le seguenti aree di indagine: 
      a) area dello stile di pensiero; 
      b) area delle emozioni e relazioni; 
      c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni  degli  ufficiali  psicologi  e  di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale  punteggio  sara'  diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al  precedente  art.  10,  commi  10  e  11.  Tali
concorrenti,  se  giudicati  inidonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.