Art. 13 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera; 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi.