Art. 14 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno  nominati,  in  relazione  al
concorso a cui hanno partecipato, Tenenti  di  Vascello  in  servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario  militare  marittimo
ovvero sottotenenti di Vascello  in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale,  rispettivamente,  del  Corpo   del   genio   della   Marina
-specialita' genio navale o specialita'  armi  navali  o  specialita'
infrastrutture-, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di
commissariato militare marittimo e del  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto, con l'anzianita' assoluta nel  grado  stabilita  nel  relativo
decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il vincitore del concorso sottoposto  -secondo  il  rispettivo
ordinamento- a obblighi di servizio  dovra',  all'atto  di  effettivo
incorporamento, presentare  documentazione  attestante  l'assenso  al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione  di
competenza. 
    3. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    4. I  decreti  ministeriali  di  nomina  saranno  pubblicati  nel
giornale ufficiale della Difesa. 
    5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando-  saranno  invitati  ad
assumere servizio in via provvisoria, con  riserva  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 5. 
    6. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 724, comma  5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente  dalla  data
di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  la
ferma comportera'  la  revoca  della  nomina.  Inoltre,  gli  stessi,
dovranno  presentare,  pena  revoca   della   nomina,   copia   della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.  5,  comma  2
della legge n.  3  dell'11  gennaio  2018.  Detti  ufficiali  saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  a   verificare   il
mantenimento dei requisiti previsti per il  reclutamento  e  in  tale
sede, nel caso non vi abbiano  provveduto  in  sede  di  accertamenti
psicofisici,  dovranno  produrre  il  referto  analitico   attestante
l'esito del dosaggio del glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai  corsi  da  strutture
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria  di
merito. 
    7. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    8.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    9. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in  congedo,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio   saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso  il  periodo
di  durata  del  corso   sara'   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio. 
    10. Agli ufficiali, una volta ammessi alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.