Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun corpo, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i corpi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti i corpi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun corpo, saranno cosi' composte: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La predetta commissione potra' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del Presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e d) devono far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.