Art. 2 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, come richiamata dal decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura. 2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, e definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.