Art. 2 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono costituite,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art.  4  dell'Ordinanza  ministeriale  9  aprile
2019, n. 330, come richiamata dal  decreto  ministeriale  5  novembre
2021,  n.  325,  con  decreto  del  direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico regionale responsabile della procedura. 
    2. Qualora ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale 9 aprile  2019,  n.
330,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato  un
presidente. La commissione,  in  una  seduta  plenaria  preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento  per  la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, e
definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.