Art. 3 Prove di esame per i posti comuni e di sostegno 1. La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, cosi' ripartiti: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento. 2. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 5. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 6. La valutazione della prova scritta e' effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 7. I candidati che, ai sensi del comma 6, hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. 8. La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali. 9. La valutazione della prova orale e' effettuata dalla commissione sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.