Art. 5 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. Conformemente a quanto previsto  dall'art.  8,  comma  1,  del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti  della  prova
scritta sono predisposti a livello nazionale  dal  Ministero  che  si
avvale di una commissione nazionale incaricata altresi' di redigere i
quadri di riferimento per la relativa valutazione. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Le  commissioni  le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.  Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.