Art. 5 Predisposizione delle prove 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale di una commissione nazionale incaricata altresi' di redigere i quadri di riferimento per la relativa valutazione. 2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.