Art. 6 Valutazione dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 3, comma 9, del presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato B, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.