Art. 7 Graduatorie di merito regionali 1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in duecentocinquantesimi. 2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, all'interno del contingente di cui all'art. 4, comma 1-quater, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa. 7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del testo unico.