Art. 7 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi. 
    2. Per gli insegnamenti  per  i  quali,  in  ragione  dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  nel
limite massimo  di  posizioni  corrispondenti  ai  posti  banditi.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile della procedura  concorsuale,
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni  in  ruolo  dei
vincitori, all'interno del  contingente  di  cui  all'art.  4,  comma
1-quater, lettera c),  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96,  nel
limite previsto dal bando  di  concorso  per  la  specifica  regione,
insegnamento o tipologia di posto, in caso di  incapienza  dei  posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte  anche
negli  anni  scolastici   successivi   sino   all'esaurimento   della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
    5. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    6. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
    7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3-bis  del
testo unico.