Art. 14 Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali, valutera', per i candidati giudicati idonei alle prove pratiche di esecuzione e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: a) Titoli accademici: 2° Livello (punteggio massimo 10): diploma Conservatorio (vecchio ordinamento); diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o discipline; 1° Livello (punteggio massimo 8): diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si concorre o affine; diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o discipline; b) Titoli didattici (punteggio massimo 5): insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello strumento per il quale si concorre o affine; insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si concorre o affine; insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si concorre e da quelli ad esso affini; c) Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o affine; concerti per importanti associazioni concertistiche musicali da solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra di fiati (da accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo strumento per il quale si concorre o affine; vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra di fiati per lo strumento per il quale si concorre o affine; far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili per lo strumento per il quale si concorre o affine; aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si concorre o affine ad un concorso presso le bande musicali di Forza armata e dei Corpi di polizia; pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine; incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, orchestrale sinfoniche o orchestre di fiati relative allo strumento per il quale si concorre o affine; incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre o affine; composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o affine. 2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge; con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ex articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 5. Sara' cura dell'amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.