Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di  quello  riportato  per  il  possesso  dei
titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie  finali
distinte per ogni strumento a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato all'Esercito. A parita'  di
punteggio complessivo  fra  i  candidati  appartenenti  dell'Esercito
sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e,  in
caso di parita' di grado, il candidato  con  maggiore  anzianita'  di
servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti all'Esercito, sara'  data  precedenza  al  candidato  in
possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M. In  caso  di
ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di  eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  come
modificato dall'art. 2, della  legge  16  giugno  1998,  n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del direttore generale per il  Personale  militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  Ufficiale  della
difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami». Dal giorno di pubblicazione  del  citato  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.