Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: un generale dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; il maestro direttore della banda musicale dell'Esercito italiano o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro; un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto al voto. La commissione puo' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialistici esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: un ufficiale superiore, presidente; due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.