Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      un  generale  dell'Esercito  in  servizio   permanente   o   in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      il  maestro  direttore  della  banda   musicale   dell'Esercito
italiano o della banda musicale di altra  Forza  armata  o  Corpo  di
polizia, membro; 
      un professore di strumentazione per banda di  un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
      un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      un   ufficiale   superiore   medico   del    Corpo    sanitario
dell'Esercito, presidente; 
      due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di grado
non inferiore a Capitano, membri; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto al voto. 
    La commissione puo' avvalersi del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialistici esterni. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      un ufficiale superiore, presidente; 
      due ufficiali con qualifica di perito in materia  di  selezione
attitudinale o specialisti in  selezione  attitudinale  o  psicologi,
ovvero funzionari sanitari psicologi  appartenenti  alla  terza  area
funzionale del Ministero della difesa, membri; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto.