Art. 9 
 
                        Prova di preselezione 
 
    1. L'amministrazione della difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    2. Sara' cura della Direzione generale per il personale  militare
comunicare a ciascun candidato  la  data  dell'eventuale  svolgimento
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  riportate  nel
citato allegato D. 
    4.  In  esito  alla  prova,  sara'  consentito   l'accesso   alle
successive fasi concorsuali, nel caso sia  necessaria  una  prova  di
preselezione, ai primi venti concorrenti meglio classificati  piu'  i
pari merito, per ogni posto a concorso.