Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione si articola in specifici indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo della Marina
militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare».
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.